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Assistenza al ROGITO

L'atto notarile (o rogito o istrumento) è il documento rogato, ossia redatto con le prescritte formalità, da un notaio che, negli ordinamenti di civil law, fa prova legale dei fatti che il notaio stesso attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.


L'atto notarile nell'ordinamento italiano

 

Nell'ordinamento italiano l'atto notarile ha efficacia di atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 del Codice civile. È il più diffuso e importante tra gli atti pubblici perché solo il notaio ha competenza generale a ricevere qualsiasi tipo di atto mentre gli altri pubblici ufficiali autorizzati a rogare atti pubblici (ad esempio, l'ufficiale rogante) possono ricevere solo gli atti espressamente indicati dalle norme che conferiscono loro tale potestà.
Formazione [modifica]

La formazione degli atti notarili è disciplinata dalla legge 16-2-1913, n. 89 (cosiddetta legge notarile) la quale prescrive, fra l'altro, che l'atto notarile sia redatto a mano, a macchina o a stampa e che, in ogni caso, il notaio provveda personalmente alla redazione o diriga la stessa, in ogni suo momento, allorché l'abbia demandata a persona di sua fiducia.

La legge prevede che l'atto notarile deve essere ricevuto in presenza delle parti e di almeno due testimoni; tuttavia, le parti, se sanno leggere e scrivere, possono rinunciare di comune accordo alla presenza dei testimoni, salvo si tratti di donazione, testamento o convenzione matrimoniale; della rinuncia deve essere fatta menzione nell'atto. Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti, anche avvalendosi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono coincidere con i testimoni. I testimoni e i fidefacienti devono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica Italiana o stranieri in essa residenti, avere la capacità di agire e non essere interessati nell'atto.

Secondo l'art. 51 della legge l'atto notarile deve recare l'intestazione "REPUBBLICA ITALIANA" e contenere:

  • l'indicazione in lettere per esteso dell'anno, mese, giorno, comune e luogo in cui è ricevuto;
  • il nome, il cognome e la residenza del notaio nonché il distretto notarile nel cui ruolo è iscritto;
  • il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio o la residenza delle parti e dei loro eventuali rappresentanti, dei testimoni e dei fidefacienti;
  • la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;
  • l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per esteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;
  • la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto;
  • l'indicazione dei titoli e delle scritture inseriti nell'atto;
  • la menzione che dell'atto, delle scritture e dei titoli inserti nel medesimo è stata data dal notaio o da persona di sua fiducia (comunque in presenza del notaio) lettura alle parti, in presenza degli eventuali testimoni (la lettura delle scritture e dei titoli può essere omessa per espressa volontà delle parti, facendone menzione nell'atto);
  • la menzione che l'atto è stato scritto dal notaio o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui è composto e delle pagine scritte;
  • la sottoscrizione col nome e cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'eventuale interprete, dei testimoni e del notaio;
  • per gli atti di ultima volontà, l'ora in cui avviene la sottoscrizione dell'atto;
  • negli atti composti da più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio (eccettuato quello contenente le sottoscrizioni finali), anche col solo cognome, delle parti, dell'eventuale interprete, dei testimoni e del notaio.

N.B. Testi tratti dall'Enciclopedia Libera Wikipedia.

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